Linee Guida per un invio al Mediatore Familiare conforme a Legge 14 gennaio 2013, n. 4
Il presente documento, corredato da schemi e tavole sintetiche, si propone come uno strumento d’orientamento agli operatori giuridici. Il testo è stato approvato dall’Assemblea Generale Annuale dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.) il 24 giugno 2007 e successivamente aggiornato alla luce delle modifiche normative intervenute.
Ultimo aggiornamento redatto dal Consigliere Natale CENTO e approvato dal Consiglio Direttivo il 17.02.2023.
Premesso che
- L’art. 473 bis .10 c.p.c. (Mediazione Familiare). — Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473 -bis .22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.
- l’art. 473 bis .26 c.p.c. (Nomina di un esperto su richiesta delle parti). — Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
Il giudice individua gli obiettivi dell’attività demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazione sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.
Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito, l’ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.
Considerata
la possibilità che l’esperto di cui all’art. 473 bis .26 c.p.c. possa essere nominato dal giudice per lo svolgimento di attività di Mediazione Familiare;
Considerato altresì che
Norma UNI 11644 “Mediatore Familiare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” (entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 13 agosto 2016 per definire “in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di Mediatore Familiare”) prevede che:
• al Mediatore Familiare è consentito riferire all’Autorità Giudiziaria esclusivamente circa l’adesione o meno delle parti al percorso di Mediazione Familiare;
• NON rientra tra i compiti del Mediatore Familiare formulare giudizi, diagnosi, consulenze legali, pedagogiche e psicologiche;
A.I.Me.F. ritiene necessario, a tutela dei diritti minori coinvolti in un conflitto genitoriale, precisare che l’attività professionale del MEDIATORE FAMILIARE è incompatibile con la funzione di C.T.U. e di ausiliario del Giudice.
Mentre gli ausiliari del giudice - tra cui in primis il C.T.U. - sono da quest’ultimo incaricati in suo ausilio ai fini della decisione, il Mediatore Familiare, invece, aiuta le parti genitoriali a decidere autonomamente sulle questioni relative ai propri figli.
Mentre il destinatario dell’attività dell’ausiliario risulta essere il giudice, i beneficiari dell’attività del Mediatore Familiare sono le parti.
La riservatezza e la confidenzialità degli incontri di Mediazione Familiare, nonché la volontarietà consapevole dell’accesso al percorso (che esclude, di per sé, una nomina da parte del giudice, la formulazione di un quesito a cui rispondere e un giuramento), confermano l’incompatibilità tra l’attività di Mediatore familiare e la funzione di ausiliario del Giudice.
Essendo l’attività professionale del Mediatore Familiare svolta su incarico e nell’interesse delle parti, il relativo compenso è concordato tra queste ultime ed il Mediatore Familiare, non liquidato dal giudice.
Sulla scorta di quanto appena precisato, A.I.Me.F. formula le seguenti
LINEE GUIDA OPERATIVE:
1. in sede di prima udienza,
a) ad esito negativo del tentativo di conciliazione,
b) laddove il giudice abbia disposto l’affidamento condiviso dei figli in un procedimento di separazione/divorzio giudiziale,
c) nel caso in cui le parti non abbiano consultato un Mediatore Familiare per ottenere informazioni sulla Mediazione Familiare,
d) verificato che nei confronti di nessuna delle parti non
- sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero
- penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze;
è opportuno che il giudice stesso sensibilizzi le parti e i loro Avvocati, invitandoli ad un incontro informativo con un Mediatore Familiare qualificato, stante la diretta correlazione tra la durevolezza degli accordi che le parti possono raggiungere con l’aiuto di un Mediatore Familiare ed il mantenimento ed efficace esercizio della comune responsabilità genitoriale;
2. a prescindere dalla fase e dal grado di giudizio, ove le parti vogliano spontaneamente intraprendere un percorso di Mediazione familiare, è necessario che le medesime, tramite i loro Avvocati, presentino al giudice istanza congiunta di un congruo rinvio per un tempo non inferiore a tre mesi;
3. per favorire la piena efficacia del percorso di Mediazione Familiare, è importante che i giudici non chiedano al Mediatore Familiare, incaricato dalle parti, di riferire sui contenuti degli incontri di Mediazione Familiare, lasciando alle parti la libertà di riferire congiuntamente sugli esiti del percorso intrapreso.
Seguono
Schema A “Principali differenze tra CTU e altri ausiliari e Mediatore Familiare”
Schema B “Attività di incarico del professionista”
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CTU ex art. 61 c.p.c.
ALTRI AUSILIARI ex art. 68 c.p.c. |
MEDIATORE FAMILIARE qualificato secondo L. 14 gennaio 2013, n. 4 |
1. |
BENEFICIARIO ATTIVITÀ |
Giudice ai fini della decisione |
Parti, ai fini del raggiungimento/modifica condivisa di accordi di separazione/divorzio |
2. |
ACCESSO PER LE PARTI |
Obbligatorio su provvedimento del giudice |
Volontario su scelta consapevole delle parti |
3. |
AMBITO ATTIVITÀ |
Endo-processuale |
Extra-processuale |
4. |
CONFERIMENTO INCARICO |
Nomina e quesito del giudice |
Scelta delle parti |
5. |
GIURAMENTO |
Sì |
No |
6. |
RESPONSABILITÀ |
Civile Penale generica Penale specifica come pubblico ufficiale Sospensione dall’esercizio |
Civile Penale generica |
7. |
RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO |
Relazione e processo verbale Chiamata a chiarimenti |
Riservatezza e confidenzialità sul contenuto degli accordi. Eventuale comunicazione dell’adesione o meno al percorso. |
8. |
COMPENSO |
Liquidato dal giudice |
Concordato tra le parti ed il mediatore familiare |
9. |
INCARICO CONFERITO |
Di tipo valutativo attraverso: consulenze descrizioni indagini |
Di tipo compositivo attraverso: migliora mento della comunicazione sostegno nella costruzione di accordi riduzione della conflittualità. |
SCHEMA B - ATTIVITÀ DI INCARICO DEL PROFESSIONISTA
RUOLI E FUNZIONI |
ATTIVITÀ |
C.T.U. ex art. 61 c.p.c. ALTRI AUSILIARI ex art. 68 c.p.c.
con competenze tecniche specifiche, nominati dal Giudice per giurare e rispondere ad un quesito. |
Consulenza tecnica finalizzata a svolgere l’incarico di tipo valutativo ricevuto nei limiti del quesito e nel rispetto del c.p.c., senza avviare un percorso di Mediazione Familiare. |
ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE ex art. 3 3 7 o c t i e s c.c.
Formato alla Mediazione familiare, incaricato dalle parti. |
Intervento di un terzo qualificato affinché, in fasi critiche connotate da conflitto, le parti raggiungano personalmente, accordi rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli. ai fini del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale.
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