Socio Fondatore Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari

Regole Deontologiche della professione di Mediatore Familiare

gloria.mercanti 09/10/2015

L’articolo 18 dello Statuto dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari (di seguito, A.I.Me.F.) prevede che “Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti - a meno che imposto per legge - deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore familiare in virtù della sua professionalità.”.

Preso atto che

il Decreto 27 ottobre 2023, n. 151, attuativo della L. 206/2021 e del D. Lgs. 149/2022, disciplina le regole deontologiche della professione del mediatore familiare con lo scopo di “precisare l’etica professionale e le condotte cui il mediatore familiare deve attenersi nell’esercizio della propria professione”,

il Consiglio Direttivo dell’A.I.Me.F. nella riunione del 13 novembre 2023 ha deliberato di recepire il contenuto dell’art. 6 del Decreto 27 ottobre 2023, n. 151,

che dal 15 novembre 2023 costituirà il Codice etico e di condotta professionale dei Soci A.I.Me.F.

Regole Deontologiche del Mediatore Familiare

1. Le regole deontologiche hanno lo scopo di precisare l’etica professionale e le condotte cui il mediatore familiare deve attenersi nell’esercizio della propria professione. Costituisce illecito deontologico il comportamento contrario alle regole deontologiche.

2.   L'esercizio   della   professione   è   libero   e    fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità   del   professionista   e riservatezza.

3. Il mediatore familiare esercita l’attività di mediazione con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo   fra   loro   un   processo   equilibrato   e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.

4. Al mediatore familiare non è consentito:

a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;

b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;

c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;

d) fornire ai mediandi, durante lo svolgimento dell’attività di mediatore familiare, prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi;

e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone   coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.

5. Il mediatore familiare si astiene nei casi di cui al comma 4, lettera a) e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.

6. Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il mediatore familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto di cui al primo periodo, oltre ai mediatori familiari, anche i praticanti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), tutti coloro che assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell’attività.  Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i mediandi possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l'assenso scritto.

7.  Il mediatore   familiare   cura   costantemente   la   propria preparazione professionale in conformità al il Decreto 27 ottobre 2023, n. 151 e ss. mm. ii.

8.  Il mediatore familiare segnala alle autorità competenti eventuali abusi nell'ambito dell'esercizio   della   mediazione familiare.

9. Nel rapporto con i mediandi il mediatore familiare è tenuto a:

a) informare i mediandi dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa, ove stipulata;

b) riportare in ogni documento e rapporto scritto con i mediandi le informazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 4 del 2013;

c) informare i mediandi, fin dal primo incontro, sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell'intervento di mediazione familiare;

d) informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali;

e)  informare i mediandi, prima dell’avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;

f) rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

g) informare i mediandi che presso le associazioni professionali di mediatori familiari di cui all'articolo 2, della legge n.  4 del 2013 è istituito lo Sportello del Consumatore ai sensi dell'articolo 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

10.  In pendenza di una procedura giudiziaria, il mediatore familiare:

a) informa gratuitamente in via preliminare le parti sulle finalità, i contenuti, le modalità e i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell'elenco dei mediatori familiari presso il tribunale;

b) fornita l'informativa di cui alla lettera a), quando le parti decidono di intraprendere il percorso di mediazione, le informa della facoltà di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell'elenco istituito presso il tribunale;

c) informa la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo;

d) informa le parti che nulla sarà riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f), all’autorità giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilità di proseguirla;

e) informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi   alle   autorità competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati;

f) riferisce all’autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l'adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare.

11. Il mediatore familiare interrompe il percorso di mediazione quando:

a) l'interruzione è richiesta da uno o da entrambi i mediandi;

b) ritiene che non ci sono le condizioni per proseguire il percorso di mediazione familiare;

c)  non è più in grado di assicurare la neutralità o l’imparzialità necessarie alla continuazione del suo   compito professionale.

12. Nell’attività di autopromozione i mediatori familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti, si astengono da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall’attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono. È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole.

13. Sono vietate le pratiche commerciali scorrette, così come definite dal decreto legislativo n. 206 del 2005.

14. I soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile immediatamente comunicano al presidente del tribunale, ai fini di cui all'articolo 12-ter delle medesime disposizioni, l’eventuale venir meno dei requisiti prescritti e interrompono l’esercizio della professione di mediatore.

15. È vietato a qualunque mediatore familiare, anche non iscritto nell’elenco di cui all’articolo 12-bis delle   disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, esercitare la professione di mediatore familiare quando non è in possesso dei requisiti prescritti dal il Decreto 27 ottobre 2023, n. 151 e ss. mm. ii.

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