Art. 1 Denominazione e scopi
E' costituita la "Associazione Italiana Mediatori Familiari", in abbreviato A.I.Me.F. L'Associazione Italiana Mediatori Familiari ha sede in Milano, corso Sempione n. 8. L'Associazione ha per scopo quello di riunire i professionisti che si occupano di mediazione familiare nella tutela della figura professionale del Mediatore Familiare.
In particolare, l'Associazione Italiana Mediatori Familiari si porrà i seguenti obiettivi:
L'Associazione Italiana Mediatori Familiari non ha scopo di lucro. La durata dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31/12/2045 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci Promotori fino al raggiungimento degli scopi per cui è stata costituita.
L'Associazione Italiana Mediatori Familiari, nel perseguimento degli scopi sociali, potrà collaborare con enti pubblici e privati per la programmazione e la realizzazione di iniziative che rientrino nelle finalità dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari stessa. Qualora sia ritenuto opportuno l'Associazione Italiana Mediatori Familiari potrà collaborare ed appoggiarsi ad altre associazioni che perseguono analoghe finalità.
Art. 2 - Soci
I soci sono di due categorie: Promotori ed Effettivi. Possono essere soci coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano conseguito il titolo di Mediatore Familiare attraverso un corso di formazione professionale accreditato dal Forum Europeo Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare, nonché coloro che possano dimostrare, avendo un titolo di formazione alla mediazione familiare precedente alla costituzione del Forum Europeo Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare (1997) e perciò non riconosciuto dal suddetto Forum, ma rispettoso degli artt. 14-15-16-17-18 del presente statuto, di esercitare la professione di mediatori familiari nel rispetto dei criteri fissati nel presente statuto.
L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. L'iscrizione nel Libro dei Soci avviene al momento della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Non è consentita la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Soci promotori
Sono soci promotori le persone fisiche che, già riconoscendosi e essendo in linea con artt. 14-15-16-17-18 del presente statuto, nonché esercitando la professione di mediatori familiari nel rispetto dei criteri fissati nel presente statuto, hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. Possono essere inoltre cooptate dal Comitato dei Promotori le persone fisiche già socie che, in virtù dell'opera prestata e/o specifica competenza, si rivelino di particolare rilievo e utilità al fine del raggiungimento dello scopo dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. I soci promotori si impegnano a rispettare lo statuto e al pagamento della quota associativa annua. I soci promotori hanno diritto di partecipazione e di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Soci effettivi
Sono soci effettivi le persone fisiche che partecipano all'attività dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. I soci effettivi si impegnano a rispettare lo statuto e al pagamento della quota associativa. I soci effettivi hanno diritto di partecipazione e di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie.
La qualità di socio promotore o effettivo si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento e deve essere comunicato al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata. L'esclusione è deliberata per qualsiasi socio, nei confronti di coloro che danneggino moralmente e materialmente l'Associazione Italiana Mediatori Familiari e nei confronti di coloro per cui sia stato accertato da parte del Consiglio Direttivo ed effettivamente dimostrato il mancato rispetto del presente statuto.
Art. 3 - Patrimonio e mezzi finanziari
L'Associazione Italiana Mediatori Familiari trae i mezzi per finanziare la propria attività: dalle quote associative; da contributi straordinari dei soci in denaro o beni determinati dall'Assemblea; da sovvenzioni e contributi Comunitari, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali sia in denaro, sia in beni, sia in servizi; da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, associazioni, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri; dall'eventuale svolgimento di attività commerciali finalizzate agli scopi di cui all'art.1. Il patrimonio dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari e da ogni residuo di esercizio. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione Italiana Mediatori Familiari potrà ricorrere al credito pubblico e privato sotto forma di prestiti, mutui, anticipazioni su fatture e contributi, scoperti di conto corrente e quanto altro necessario per lo svolgimento dell'attività; eventuali prestiti da parte dei soci ad amministratori sono da ritenersi infruttiferi. Le quote associative sono dovute per l'anno solare. Le quote associative sono dovute dai vecchi soci entro mesi uno dalla data di approvazione del bilancio preventivo e dai nuovi soci entro quindici giorni dalla delibera di accettazione della domanda. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Coloro che diventano soci nel corso dell'anno solare sono tenuti al versamento della quota per intero. I versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. Il mancato versamento della quota associativa nei termini previsti comporta il recesso. In caso di scioglimento dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari per qualunque causa, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nel rispetto degli art. 31 e 32 del Codice Civile.
Art. 4 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, il Comitato dei Promotori, l'Assemblea dei soci. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone che rivestono particolari funzioni, anche se membri del Consiglio Direttivo stesso.
Art. 5 - Il Presidente dell'Associazione
Il Presidente dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari è il Presidente del Consiglio Direttivo e viene eletto all'interno dei suoi membri. Il Presidente dell'Associazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari, secondo lo scopo statutario. Per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari o postali o per operazioni finanziarie il Presidente dispone su delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina limiti e poteri. Il Presidente potrà assumere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo entro trenta giorni.
Art. 6 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, di assenza o di negligenza nel rispetto dello statuto e del regolamento. Nel caso in cui venga a mancare il Presidente durante il periodo di carica, ne assume compiti e poteri fino a nomina di un nuovo Presidente da realizzarsi entro trenta giorni.
Art. 7 - Il Tesoriere
Il tesoriere è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. E' il responsabile del controllo amministrativo dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. Provvede al corretto mantenimento dei libri contabili e sociali, aggiorna il Presidente sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari.
Art. 8 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea dei soci all'interno dei soci Promotori ed Effettivi dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari stessa. I membri eletti devono accettare formalmente l'incarico ricevuto. La nomina a membro del Consiglio Direttivo può essere revocata con le stesse modalità della elezione. Il Consiglio rimane in carica per tre esercizi sociali.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina all'interno dei suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Nel caso venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo durante il periodo di carica, questo dovrà essere reintegrato da apposita delibera del Consiglio Direttivo, tenuto conto del primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale; definisce il programma dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari e ne cura l'attuazione; determina le quote associative annue; nomina i responsabili per particolari incarichi; delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci; presenta all'Assemblea dei Soci lo schema di bilancio consuntivo e preventivo ed i programmi di lavoro; procede all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione; redige e modifica il regolamento interno da presentare all'approvazione della Assemblea dei Soci; redige e propone modifiche al presente statuto; propone lo scioglimento dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari; delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione Italiana Mediatori Familiari.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata al Presidente da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio annuale consuntivo, di quello preventivo e per le determinazione dell'ammontare delle quote sociali.
In caso di richiesta di convocazione motivata da parte di almeno due membri, il Presidente deve convocare il Consiglio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta formulata per lettera raccomandata. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo si convoca mediante lettera raccomandata dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, inviata almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. All'interno del Consiglio Direttivo non è consentita la rappresentanza per delega. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano d'età. Colui che presiede il Consiglio nomina al suo interno un segretario. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da colui che presiede e dal Segretario. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere a disposizione dei soci per consultazione presso la sede sociale.
Art. 9 - Il Comitato dei Promotori
Il Comitato dei Promotori è un organo consultivo. E' composto da tutti i Soci Promotori. Il Comitato dei Promotori si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. Esso delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci Promotori, rivolge raccomandazioni al Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. Esprime pareri su questioni di particolare rilievo che gli siano sottoposte dal Consiglio Direttivo, in particolare deve esprimere un parere sulle modifiche da apportare allo statuto, al regolamento e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. Il parere del Comitato dei Promotori non è vincolante. Il Comitato dei Promotori è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggiornaza dei presenti. Non è ammessa la rappresentanza per delega.
Art. 10 - Assemblea dei soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci è composta da tutti i soci promotori e effettivi dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari.
L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Per particolari esigenze l'assemblea di approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea Ordinaria ha funzione consultiva sull'attività dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari, approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge e reintegra il Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari di propria iniziativa, su richiesta scritta e motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci effettivi. In questi ultimi due casi il Presidente dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari deve convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'Assemblea Ordinaria si convoca mediante lettera raccomandata o fax dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, inviati almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Ordinaria tutti i soci Promotori ed Effettivi iscritti da più di quattro mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio può rappresentare all'interno della Assemblea Ordinaria un altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, il Presidente è scelto e nominato dall'Assemblea stessa nell'ambito del Comitato Direttivo. Colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea dei Soci dovrà essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale. Le Assemblee Ordinarie sono validamente costituite, se regolarmente convocate, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le Assemblee Ordinarie deliberano con la maggioranza dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.
L'Assemblea Straordinaria delibera su: modifica dello statuto, approvazione e modifica del regolamento, scioglimento dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. L'Assemblea Straordinaria dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari di propria iniziativa, su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci effettivi. In questi ultimi due casi il Presidente dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, inviata per raccomandata o fax. L'Assemblea Straordinaria si convoca mediante lettera raccomandata o fax dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, inviati almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Straordinaria tutti i soci iscritti da più di quattro mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali. Nell'ambito dell'Assemblea Straordinaria non è consentita la rappresentanza per delega.
L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente. Colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità del diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il verbale delle riunioni della Assemblea dei Soci dovrà essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale. Le Assemblee Straordinarie, se regolarmente convocate, sono valide con la presenza di almeno tre quarti degli associati e deliberano a maggioranza dei due terzi degli intervenuti. Per assumere decisioni relative a modifica dello statuto, approvazione e modifica del regolamento, scioglimento dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari è necessario il parere non vincolante espresso dal Comitato dei Promotori. In caso di scioglimento dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, assumendo la deliberazione definitiva di messa a liquidazione, nominerà uno o più liquidatori.
Art. 11 - Esercizio Sociale - Bilancio
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per la approvazione il rendiconto economico-finanziario, la relazione sulla gestione e il bilancio preventivo. Il suddetto termine può essere prorogato di tre mesi in caso di particolari necessità, nei quindici giorni precedenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio. Una copia del rendiconto economico-finanziario, della relazione sulla gestione e del bilancio preventivo devono essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale.
Art. 12 - Disposizioni generali e finali
In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto ad Enti senza scopi di lucro operanti con analoghe finalità.
Art. 13 - Controversie
Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari dovranno essere prioritariamente sottoposte a un tentativo di mediazione/conciliazione effettuato da un professionista scelto all'esterno dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari e votato dall'Assemblea dei Soci.
Solo nel caso in cui i tentativi di mediazione/conciliazione non raggiungano lo scopo si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Art. 14 - Definizioni
Art. 15 - Formazione in possesso di chi esercita la professione di mediatore familiare
Art. 16 - Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica
Art. 17 - Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto
Art. 18 - Standard di condotta professionale
Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del mediatore familiare. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la mediazione familiare deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come mediatori familiari rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari.
Un mediatore deve mantenere competenza professionale all'interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore familiare.
Art. 19 - Relazioni con altri professionisti
Art. 20 - Tariffe
Art. 21 - Inquadramento fiscale
Per coloro i quali non rientrano in altre categorie o inquadramenti relativi alla professione d'origine, sarà possibile l'iscrizione all'IVA nella categoria: "Altre attività di servizi non classificate altrove", al cod. ISTAT n. 7484B.
Questo fino al momento dell'entrata in vigore di eventuali disposizioni che prendano in considerazione la categoria specifica di "Mediatore Familiare".
Art. 22 - Assicurazione
L'Associazione Italiana Mediatori Familiari non prevede assicurazioni collettive per la responsabilità nei confronti di terzi degli iscritti all'Associazione stessa, ma lascia libertà ai singoli iscritti di regolarsi in merito.
Art. 23 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.