Socio Fondatore Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari

Statuto dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari

gloria.mercanti 07/10/2015

Art. 1 Denominazione e scopi

E' costituita la "Associazione Italiana Mediatori Familiari", in abbreviato A.I.Me.F. L'Associazione Italiana Mediatori Familiari ha sede in Milano, corso Sempione n. 8. L'Associazione ha per scopo quello di riunire i professionisti che si occupano di mediazione familiare nella tutela della figura professionale del Mediatore Familiare.

In particolare, l'Associazione Italiana Mediatori Familiari si porrà i seguenti obiettivi:

  • tutelare la figura professionale del mediatore familiare riunendo i professionisti che si occupano di mediazione familiare in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
  • stabilire i criteri essenziali della figura del mediatore familiare e dell'esercizio della mediazione familiare, nonché di verificare il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale effettuata;
  • favorire il perfezionamento professionale dei mediatori familiari attraverso attività di informazione, scambio, arricchimento e confronto a livello nazionale e internazionale;
  • diffondere e tutelare i principi teorici e i criteri di esercizio della figura del mediatore familiare;
  • realizzare le seguenti attività specifiche:
  1. un bollettino informativo riguardante sia le disposizioni legislative, le ricerche nel settore e le esperienze professionali, sia le informazioni sui soci e i loro indirizzi, nonché tutto ciò che possa coinvolgere e interessare l'intervento dei professionisti della mediazione familiare;
  2. l'organizzazione di convegni e assemblee;
  3. favorire l'elaborazione di un codice deontologico comune e norme professionali di categoria.

L'Associazione Italiana Mediatori Familiari non ha scopo di lucro. La durata dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31/12/2045 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci Promotori fino al raggiungimento degli scopi per cui è stata costituita.

L'Associazione Italiana Mediatori Familiari, nel perseguimento degli scopi sociali, potrà collaborare con enti pubblici e privati per la programmazione e la realizzazione di iniziative che rientrino nelle finalità dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari stessa. Qualora sia ritenuto opportuno l'Associazione Italiana Mediatori Familiari potrà collaborare ed appoggiarsi ad altre associazioni che perseguono analoghe finalità.

Art. 2 - Soci

I soci sono di due categorie: Promotori ed Effettivi. Possono essere soci coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano conseguito il titolo di Mediatore Familiare attraverso un corso di formazione professionale accreditato dal Forum Europeo Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare, nonché coloro che possano dimostrare, avendo un titolo di formazione alla mediazione familiare precedente alla costituzione del Forum Europeo Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare (1997) e perciò non riconosciuto dal suddetto Forum, ma rispettoso degli artt. 14-15-16-17-18 del presente statuto, di esercitare la professione di mediatori familiari nel rispetto dei criteri fissati nel presente statuto.

L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. L'iscrizione nel Libro dei Soci avviene al momento della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Non è consentita la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Soci promotori

Sono soci promotori le persone fisiche che, già riconoscendosi e essendo in linea con artt. 14-15-16-17-18 del presente statuto, nonché esercitando la professione di mediatori familiari nel rispetto dei criteri fissati nel presente statuto, hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. Possono essere inoltre cooptate dal Comitato dei Promotori le persone fisiche già socie che, in virtù dell'opera prestata e/o specifica competenza, si rivelino di particolare rilievo e utilità al fine del raggiungimento dello scopo dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. I soci promotori si impegnano a rispettare lo statuto e al pagamento della quota associativa annua. I soci promotori hanno diritto di partecipazione e di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Soci effettivi

Sono soci effettivi le persone fisiche che partecipano all'attività dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. I soci effettivi si impegnano a rispettare lo statuto e al pagamento della quota associativa. I soci effettivi hanno diritto di partecipazione e di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie.

La qualità di socio promotore o effettivo si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento e deve essere comunicato al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata. L'esclusione è deliberata per qualsiasi socio, nei confronti di coloro che danneggino moralmente e materialmente l'Associazione Italiana Mediatori Familiari e nei confronti di coloro per cui sia stato accertato da parte del Consiglio Direttivo ed effettivamente dimostrato il mancato rispetto del presente statuto.

Art. 3 - Patrimonio e mezzi finanziari

L'Associazione Italiana Mediatori Familiari trae i mezzi per finanziare la propria attività: dalle quote associative; da contributi straordinari dei soci in denaro o beni determinati dall'Assemblea; da sovvenzioni e contributi Comunitari, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali sia in denaro, sia in beni, sia in servizi; da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, associazioni, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri; dall'eventuale svolgimento di attività commerciali finalizzate agli scopi di cui all'art.1. Il patrimonio dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari e da ogni residuo di esercizio. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione Italiana Mediatori Familiari potrà ricorrere al credito pubblico e privato sotto forma di prestiti, mutui, anticipazioni su fatture e contributi, scoperti di conto corrente e quanto altro necessario per lo svolgimento dell'attività; eventuali prestiti da parte dei soci ad amministratori sono da ritenersi infruttiferi. Le quote associative sono dovute per l'anno solare. Le quote associative sono dovute dai vecchi soci entro mesi uno dalla data di approvazione del bilancio preventivo e dai nuovi soci entro quindici giorni dalla delibera di accettazione della domanda. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Coloro che diventano soci nel corso dell'anno solare sono tenuti al versamento della quota per intero. I versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. Il mancato versamento della quota associativa nei termini previsti comporta il recesso. In caso di scioglimento dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari per qualunque causa, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nel rispetto degli art. 31 e 32 del Codice Civile.

Art. 4 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, il Comitato dei Promotori, l'Assemblea dei soci. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone che rivestono particolari funzioni, anche se membri del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 5 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari è il Presidente del Consiglio Direttivo e viene eletto all'interno dei suoi membri. Il Presidente dell'Associazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari, secondo lo scopo statutario. Per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari o postali o per operazioni finanziarie il Presidente dispone su delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina limiti e poteri. Il Presidente potrà assumere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo entro trenta giorni.

Art. 6 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, di assenza o di negligenza nel rispetto dello statuto e del regolamento. Nel caso in cui venga a mancare il Presidente durante il periodo di carica, ne assume compiti e poteri fino a nomina di un nuovo Presidente da realizzarsi entro trenta giorni.

Art. 7 - Il Tesoriere

Il tesoriere è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. E' il responsabile del controllo amministrativo dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. Provvede al corretto mantenimento dei libri contabili e sociali, aggiorna il Presidente sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea dei soci all'interno dei soci Promotori ed Effettivi dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari stessa. I membri eletti devono accettare formalmente l'incarico ricevuto. La nomina a membro del Consiglio Direttivo può essere revocata con le stesse modalità della elezione. Il Consiglio rimane in carica per tre esercizi sociali.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina all'interno dei suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Nel caso venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo durante il periodo di carica, questo dovrà essere reintegrato da apposita delibera del Consiglio Direttivo, tenuto conto del primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale; definisce il programma dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari e ne cura l'attuazione; determina le quote associative annue; nomina i responsabili per particolari incarichi; delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci; presenta all'Assemblea dei Soci lo schema di bilancio consuntivo e preventivo ed i programmi di lavoro; procede all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione; redige e modifica il regolamento interno da presentare all'approvazione della Assemblea dei Soci; redige e propone modifiche al presente statuto; propone lo scioglimento dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari; delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione Italiana Mediatori Familiari.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata al Presidente da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio annuale consuntivo, di quello preventivo e per le determinazione dell'ammontare delle quote sociali.
In caso di richiesta di convocazione motivata da parte di almeno due membri, il Presidente deve convocare il Consiglio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta formulata per lettera raccomandata. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. 

Il Consiglio direttivo si convoca mediante lettera raccomandata dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, inviata almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. All'interno del Consiglio Direttivo non è consentita la rappresentanza per delega. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano d'età. Colui che presiede il Consiglio nomina al suo interno un segretario. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da colui che presiede e dal Segretario. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere a disposizione dei soci per consultazione presso la sede sociale.

Art. 9 - Il Comitato dei Promotori

Il Comitato dei Promotori è un organo consultivo. E' composto da tutti i Soci Promotori. Il Comitato dei Promotori si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. Esso delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci Promotori, rivolge raccomandazioni al Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. Esprime pareri su questioni di particolare rilievo che gli siano sottoposte dal Consiglio Direttivo, in particolare deve esprimere un parere sulle modifiche da apportare allo statuto, al regolamento e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. Il parere del Comitato dei Promotori non è vincolante. Il Comitato dei Promotori è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggiornaza dei presenti. Non è ammessa la rappresentanza per delega.

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci è composta da tutti i soci promotori e effettivi dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Per particolari esigenze l'assemblea di approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea Ordinaria ha funzione consultiva sull'attività dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari, approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge e reintegra il Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari di propria iniziativa, su richiesta scritta e motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci effettivi. In questi ultimi due casi il Presidente dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari deve convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'Assemblea Ordinaria si convoca mediante lettera raccomandata o fax dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, inviati almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Ordinaria tutti i soci Promotori ed Effettivi iscritti da più di quattro mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio può rappresentare all'interno della Assemblea Ordinaria un altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, il Presidente è scelto e nominato dall'Assemblea stessa nell'ambito del Comitato Direttivo. Colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea dei Soci dovrà essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale. Le Assemblee Ordinarie sono validamente costituite, se regolarmente convocate, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le Assemblee Ordinarie deliberano con la maggioranza dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera su: modifica dello statuto, approvazione e modifica del regolamento, scioglimento dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. L'Assemblea Straordinaria dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari di propria iniziativa, su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci effettivi. In questi ultimi due casi il Presidente dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, inviata per raccomandata o fax. L'Assemblea Straordinaria si convoca mediante lettera raccomandata o fax dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, inviati almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Straordinaria tutti i soci iscritti da più di quattro mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali. Nell'ambito dell'Assemblea Straordinaria non è consentita la rappresentanza per delega.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente. Colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità del diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il verbale delle riunioni della Assemblea dei Soci dovrà essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale. Le Assemblee Straordinarie, se regolarmente convocate, sono valide con la presenza di almeno tre quarti degli associati e deliberano a maggioranza dei due terzi degli intervenuti. Per assumere decisioni relative a modifica dello statuto, approvazione e modifica del regolamento, scioglimento dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari è necessario il parere non vincolante espresso dal Comitato dei Promotori. In caso di scioglimento dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, assumendo la deliberazione definitiva di messa a liquidazione, nominerà uno o più liquidatori.

Art. 11 - Esercizio Sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per la approvazione il rendiconto economico-finanziario, la relazione sulla gestione e il bilancio preventivo. Il suddetto termine può essere prorogato di tre mesi in caso di particolari necessità, nei quindici giorni precedenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio. Una copia del rendiconto economico-finanziario, della relazione sulla gestione e del bilancio preventivo devono essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale.

Art. 12 - Disposizioni generali e finali

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto ad Enti senza scopi di lucro operanti con analoghe finalità.

Art. 13 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari dovranno essere prioritariamente sottoposte a un tentativo di mediazione/conciliazione effettuato da un professionista scelto all'esterno dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari e votato dall'Assemblea dei Soci.

Solo nel caso in cui i tentativi di mediazione/conciliazione non raggiungano lo scopo si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art. 14 - Definizioni

  1. "Mediatore familiare": terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell'accordo. L'accordo raggiunto dovrà essere volontario, mutuamente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del mediatore familiare comporta fra l'altro il compito di assistere le parti nell'identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità.
  2.  "Mediazione Familiare": indica la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali. La mediazione familiare richiede un periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto.

Art. 15 - Formazione in possesso di chi esercita la professione di mediatore familiare

  1. Formazione professionale. Il mediatore familiare è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo di mediazione, ivi inclusa la comprensione dell'etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate (cfr. artt. 17-18-19-20 del presente statuto). Ogni socio è obbligato a rendere note l'estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo (cfr. art. 2 del presente statuto).
  2. Formazione permanente. E' importante che i mediatori familiari continuino la loro formazione professionale attraverso tutto il periodo del loro servizio attivo. Un mediatore dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. Il mediatore familiare dovrebbe rimanere informato approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della mediazione familiare nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.
  3. Accompagnamento professionale. Un mediatore familiare esperto dovrebbe cooperare alla formazione di nuovi mediatori familiari, incluso il servizio di accompagnamento professionale.

Art. 16 - Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica

  • Regole generali:
  1. titoli di studio nel campo delle Scienze Umane e del Diritto.
  2. pratica o esperienza attestata nel quadro di centri, associazioni o servizi aventi come obiettivo l'assistenza alla coppia e alla famiglia in crisi.

Art. 17 - Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto

  1. Corsi riconosciuti dal Forum Europeo Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare, nonché da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale del Mediatore Familiare della durata minima complessiva di 180 ore.
  2. La formazione acquisita deve aver consentito l'acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche.
  3. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione della Mediazione Familiare.
  1. L'insieme delle conoscenze su:
  • l'opportunità, la struttura e lo svolgimento della mediazione, la suddivisione dei differenti compiti del mediatore nel corso delle differenti fasi del processo
  • la natura e le ipotesi fondamentali della mediazione, che consentono in particolare un rafforzamento della responsabilità individuale dei partecipanti al conflitto, nella loro capacità di dialogo, di cooperazione e realizzazione degli accordi
  • i figli e gli adolescenti nella mediazione.
  1. Capacità specifiche, quali:
  • la neutralità nella partecipazione
  • la conduzione della negoziazione partendo dalle posizioni individuali per arrivare a una discussione equa e rispettosa degli interessi di tutti
  • l'accettazione delle differenze d'opinione e di interessi dei partecipanti al conflitto
  • l'arte di trattare i differenti rapporti di forza sul piano della relazione e su quello delle risorse
  • l'ampliamento, quanto al contenuto, del campo decisionale
  1. La conoscenza delle discipline seguenti:
  • Psicologia: la coppia, la sua formazione, la sua evoluzione, le sue crisi e i suoi conflitti; il bambino, il suo sviluppo psico-affettivo; la separazione, il suo impatto e le sue ripercussioni sui differenti componenti della famiglia; le ricomposizioni familiari
  • Sociologia: l'evoluzione della famiglia, gli aspetti culturali ed etici
  • Diritto: il quadro legale sulla famiglia, sul divorzio e sulla separazione personale dei coniugi
  • Il funzionamento economico della famiglia
  • La gestione dei conflitti: tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti
  • Le relazioni con i professionisti coinvolti dal processo di divorzio e dalla separazione personale dei coniugi: magistrati/giudici, avvocati, notai, assistenti sociali, psicologi, istituzioni e centri sociali, ecc. e le loro rispettive competenze.
  1. La formazione avrà compreso l'introduzione alla pratica condotta, preferenzialmente da un socio dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari, oppure sotto la guida di un mediatore aderente alla deontologia professionale dei mediatori familiari in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi facente parte di enti o associazioni simili e approvato dal Comitato Direttivo dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari.
  2. La certificazione della formazione professionale conseguita in mediazione familiare dovrà essere accompagnata da pratica operativa almeno semestrale attestata o dimostrabile in linea con la deontologia professionale dei mediatori familiari in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi (cfr. art 18 del presente statuto).

Art. 18 - Standard di condotta professionale

  1. Finalità.

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del mediatore familiare. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la mediazione familiare deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come mediatori familiari rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari.

  1. Processo di mediazione familiare.
  • Orientamento iniziale: all'inizio del processo di mediazione familiare, il mediatore deve informare tutte le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungere accordi, che il mediatore è un agevolatore imparziale delle trattative di negoziazione, e che il mediatore non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi.
  • Applicabilità della mediazione familiare: il mediatore deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il mediatore familiare non deve prolungare la mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla mediazione familiare, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo.
  • Un mediatore deve declinare l'incarico, ritirarsi o richiedere assistenza tecnica specializzata quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale.
  • Ogni seduta di mediazione familiare dev'essere confidenziale e informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal mediatore familiare o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera.
  1. Confidenzialità.
  • -Regola generale. Il mediatore familiare deve preservare e mantenere quanto ai contenuti delle negoziazioni in atto il segreto professionale durante tutto il processo di mediazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
  • Qualsiasi informazione ottenuta dai mediatori familiari attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, o altre comunicazioni o materiali, orali o scritti, deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione. Qualsiasi ricerca o accertamento diretti alla valutazione delle attività o alla performance dei mediatori familiari devono proteggere la riservatezza di tali informazioni. Le parti hanno il diritto durante e dopo tali procedure di rifiutare la pubblicizzazione e di proibire altrui dal pubblicizzare le comunicazioni fatte durante queste procedure, sia che la controversia si sia conclusa con un successo oppure no.
  • Incontri individuali. Il mediatore familiare deve mantenere la sua confidenzialità verso terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione.
  • Privacy. Il mediatore familiare deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale, o elenchi statistici.
  1. Integrità e imparzialità.
  • Il mediatore familiare non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio, o intraprendere nessun'azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.
  • Il mediatore familiare deve mantenere l'imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l'equità e l'attuabilità delle opzioni proposte per l'accordo.
  • Il mediatore familiare deve ritirarsi dalla mediazione se crede di non poter più garantire la propria imparzialità.
  • Il mediatore familiare non deve accettare o fare regali, richieste, favori, prestiti, o altri beni di valore né dalle parti, né dagli avvocati delle parti, o da nessun'altra persona coinvolta direttamente o indirettamente, in passato o al presente, nel processo di mediazione.
  1. Autodeterminazione delle parti.
  • Il mediatore familiare deve assistere le parti nel raggiungere un accordo consapevole e volontario. Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse.
  • Il mediatore familiare non costringerà in modo parziale una parte verso la conclusione di un accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di mediazione.
  • Il mediatore familiare deve astenersi dall'interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze nel corso della conduzione della mediazione.
  • Quanto alle questioni di distribuzione del potere decisionale tra le parti, il mediatore familiare deve promuovere un processo equilibrato e deve incoraggiare le parti stesse a condurre le delibere in modo aconflittuale.
  • Il mediatore familiare deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali e che non sono rappresentati al tavolo delle trattative (minori, genitori delle parti, datori di lavoro, ecc.).
  • Il mediatore familiare deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione.
  • Il mediatore familiare ha il dovere di avvertire le parti dell'importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l'opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale.
  1. Competenza professionale e responsabilità legali.

           Un mediatore deve mantenere competenza professionale all'interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore familiare.

  • Regola generale. Ogni mediatore familiare deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza familiare, né di consulenza tecnica di parte o d'ufficio nell'ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore familiare in passato, o al presente.
  • Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti -a meno che imposto per legge- deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore familiare in virtù della sua professionalità.
  • Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di famiglia, separazione personale dei coniugi e divorzio. Ogni mediatore familiare deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

Art. 19 - Relazioni con altri professionisti

  1. Responsabilità e relazioni del mediatore con altri mediatori. Ogni mediatore dovrebbe astenersi dal mediare controversie familiari che al momento sono ancora affidate a un altro mediatore, o centro di mediazione, senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questa mediazione.
  2. Cooperazione con altri professionisti. Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

Art. 20 - Tariffe

  1. Regole Generali.
  1. Il mediatore occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai tribunali. Nell'addebitare servizi e spese, il mediatore deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. Il mediatore deve rendere noto per iscritto alle parti durante la seduta di orientamento iniziale le tariffe orarie e i relativi costi delle sedute, includendo la scadenza e la maniera del pagamento. La spiegazione dei costi può includere:
  • le tariffe orarie delle sedute di mediazione;
  • la preparazione per le sedute;
  • il tempo di lavoro al di fuori delle sedute;
  • la cancellazione di sedute di mediazione e le circostanze per le quali queste tariffe vengono normalmente addebitate;
  • la preparazione dell'accordo scritto di mediazione;
  • tutte le altre eventuali voci addebitabili dal mediatore;
  1. la divisione pro capite tra le parti delle tariffe e dei costi di mediazione saranno precedentemente determinati dai centri di mediazione presso servizi sociali e/o concordati con le parti presso centri di mediazione e/o professionisti privati.
  1. Invii. Nessuna commissione, sconto, o simili rimunerazioni possono essere dati o ricevuti dal mediatore per l'invio di clienti ad avvocati, psicoterapeuti o ad altri servizi specialistici.
  2. Addebiti aggiuntivi. Il mediatore non può addebitare dei costi o legare il proprio onorario in nessun modo al risultato del processo di mediazione.
  3. Quando un mediatore è contattato direttamente dalle parti per dei servizi di mediazione, il mediatore ha la responsabilità professionale di rispondere alle domande riguardanti i costi e di fornire una copia delle basi per l'addebitamento di tariffe e costi.

Art. 21 - Inquadramento fiscale

Per coloro i quali non rientrano in altre categorie o inquadramenti relativi alla professione d'origine, sarà possibile l'iscrizione all'IVA nella categoria: "Altre attività di servizi non classificate altrove", al cod. ISTAT n. 7484B.

Questo fino al momento dell'entrata in vigore di eventuali disposizioni che prendano in considerazione la categoria specifica di "Mediatore Familiare".

Art. 22 - Assicurazione

L'Associazione Italiana Mediatori Familiari non prevede assicurazioni collettive per la responsabilità nei confronti di terzi degli iscritti all'Associazione stessa, ma lascia libertà ai singoli iscritti di regolarsi in merito.

Art. 23 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

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