Gli associati/e A.I.Me.F. sono Mediatori Familiari professionisti qualificati, in attività, operanti nell’ambito delle disposizioni di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
Premesso che
l’art. 2 dello Statuto A.I.Me.F. prevede che “possono essere associati coloro che abbiano conseguito il titolo di Mediatore Familiare attraverso un corso di formazione professionale”
e
considerato che
- il Decreto 27 ottobre 2023, n. 151 “Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare” stabilisce requisiti e titoli per l’esercizio della professione di Mediatore Familiare
- la Norma Tecnica UNI 11644:2025 “Mediatore Familiare - Requisiti di certificazione e principi di qualificazione” prevede i requisiti per il conseguimento/mantenimento/rinnovo della Certificazione ex art. 9 L. 4/2013,
a perfezionamento degli articoli 2, 15,16 e 17 dello Statuto,
chiunque desideri associarsi dovrà:
- aver conseguito diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge,
– aver conseguito Attestato di qualifica professionale/Titolo di Mediatore Familiare, attraverso un percorso di formazione iniziale per Mediatore Familiare riconosciuto dall’A.I.Me.F.
Oppure, in alternativa ai due punti che precedono,
– essere in possesso di Certificato di conformità alla Norma UNI 11644.
Per coloro che
- hanno conseguito diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.
– sono in possesso di un Attestato/Titolo di Mediatore Familiare non riconosciuto da A.I.Me.F ma conforme al D. interm 151/2023;
oppure, in alternativa al punto che precede,
- sono in possesso di un’Attestazione di qualità e di qualificazione dei servizi, in corso di validità, rilasciata ai sensi dell’art. 7 L. 4/2013,
l’ingresso nell’ A.I.Me.F. potrà avvenire attraverso l’esame nazionale consistente in:
un colloquio valutativo (che potrà avvenire anche in modalità telematica) che avrà ad oggetto il percorso di formazione inziale effettuato (fase teorico-pratica e pratica guidata) e la formazione conseguita a seguito del percorso.
Il colloquio sarà condotto da Associati/e A.I.Me.F. che siano iscritti in Associazione da almeno 5 anni, che siano inseriti nell’elenco degli Esaminatori A.I.Me.F. e che abbiano i requisiti previsti per svolgere l’attività di formatore.
L’esame d’ingresso nazionale si tiene, di norma, nel mese di gennaio, o in base alle richieste associative pervenute alla Segreteria Nazionale A.I.Me.F.
Il/La candidato/a ad associato/a dovrà dichiarare di svolgere l’attività di mediatore familiare o che intende svolgerla, impegnandosi a condurre almeno due casi di mediazione familiare ogni anno.
Il/La candidato/a dovrà dichiarare il suo modello operativo generale.
Il/La candidato/a all’atto della domanda, si impegna a versare la quota associativa entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta delibera di ammissione ad associato/a da parte del Consiglio Direttivo.
Al fine della pubblicazione del nominativo degli/lle associati/e nell’elenco ufficiale, si richiede all’atto della domanda di ammissione di firmare il consenso di cui al D.lgs. n.196/2003 e Regolamento UE GDPR 679/2016.
- LA DOMANDA DI AMMISSIONE E' IN MODULISTICA-