I corsi riconosciuti A.I.Me.F. permettono di conseguire l’ Attestato di idoneità all'esercizio della professione di Mediatore Familiare e l’ iscrizione all’ Associazione Italiana Mediatori Familiari.
Quali corsi possono ottenere il riconoscimento?
L’ A.I.Me.F., in seguito all’ entrata in vigore del Decreto 27 ottobre 2023, n. 151 e della Norma UNI 11644:2025 riconosce percorsi di formazione iniziale rispondenti alle seguenti caratteristiche:
– il direttore didattico del corso e il responsabile della pratica guidata devono essere mediatori familiari
a) in possesso dei requisiti previsti dal D. interm. 151/2023 per svolgere l’attività di formatore,
b) con pluriennale esperienza professionale e
c) iscritti da almeno 3 anni ad una associazione nazionale di mediatori familiari inserita nell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Mi.S.E.) ex Legge 4/2013
– presentazione di informazioni trasparenti su: le date previste di inizio e di fine del corso di formazione, il numero previsto dei partecipanti, il luogo previsto di svolgimento del corso, la quota di partecipazione prevista, i moduli didattici e le aree di insegnamento dei docenti del corso, l’elenco dei luoghi di svolgimento della pratica guidata e professionale previsti e concordati per i partecipanti, lo statuto e la brochure descrittiva delle attività della scuola/ente di formazione;
– dichiarazione che i locali che ospiteranno il corso sono a norma (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – ex D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626);
– dichiarazione di assenza di vertenze penali pendenti sulla scuola/ente di formazione e/o sul suo rappresentante legale;
– compilazione, da parte degli allievi in sede di esame finale, dell’ apposito questionario predisposto dalla CAF per la valutazione della qualità del percorso da parte dei partecipanti;
– accesso agli esami solo da parte degli iscritti al corso riconosciuto e con almeno l’ 80% della frequenza effettiva al corso;
– logo dell’ A.I.Me.F. con dicitura “Riconosciuto dall’ A.I.Me.F.” E il numero di riconoscimento concesso dalla Segreteria Nazionale, sul materiale relativo al corso riconosciuto e sull’ attestato finale;
– ricevuta del versamento del contributo richiesto a titolo di “Diritto per l’apertura della procedura di riconoscimento di un corso di formazione iniziale“;
– impegno ad informare l’ A.I.Me.F. della data dell’ esame finale almeno 30 giorni prima del suo verificarsi e di comunicare altresì tutti gli eventuali cambiamenti relativi al corso riconosciuto, comunque conformi al D. interm. 151/2023;
– il numero delle ore di formazione teorico-pratica non dovrà essere inferiore a 240, dovranno essere ore reali (di 60 minuti) di cui almeno il 70 % dedicato alle materie della mediazione familiare. Il 75 % del monte ore di formazione teorico pratica è svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona;
– in ogni giornata di formazione possono essere svolte non più di 8 ore;
– presenza, agli esami finali, dell’ Osservatore A.I.Me.F.